Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007 (*).  

Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei correlati adempimenti, di conseguire una maggiore funzionalità delle pubbliche amministrazioni, nonché di prevedere interventi di riassetto di disposizioni di carattere finanziario;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:
Articolo 26.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).
Articolo 26.
(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: «In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa». Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Le disposizioni del presente comma non debbono comportare oneri per il bilancio dello Stato.

        1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, quinto periodo, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2008, anche al fine di consentire la presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Dopo il medesimo periodo del comma 9-bis è inserito il seguente: »In mancanza della presentazione e della autorizzazione della proposta di concordato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa«. Al medesimo comma 9-bis, ultimo periodo, il termine per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari è prorogato al 31 dicembre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

        2. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».         2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007« sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
        3. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.         2-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'articolo 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, la parola: «colturali» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario».
        4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette         4. I soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che hanno presentato le istanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, rifinanziata dall'articolo 126 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini dell'accollo statale delle garanzie rilasciate in favore delle cooperative stesse, a suo tempo escluse con il codice D4 ed inserite negli elenchi n. 2 e n. 3, allegati al decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 18 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, possono ripresentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal citato decreto ministeriale. Per dette

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garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149. garanzie, che devono riguardare crediti ancora in essere nei confronti dei soci garanti all'atto dell'adozione del provvedimento di pagamento e che saranno inserite in coda all'elenco n. 1, secondo l'ordine di presentazione delle domande, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149.
         4-bis. Al fine di consentire al comune di Sanremo di disciplinare entro il 31 dicembre 2008 la situazione gestionale del mercato dei fiori, i contributi in conto capitale già erogati per la realizzazione del mercato stesso ai sensi delle leggi 1o luglio 1977, n. 403, 27 dicembre 1977, n. 984, e 8 novembre 1986, n. 752, sono confermati in favore del comune medesimo, proprietario dell'impianto demaniale, a condizione che, entro la predetta data del 31 dicembre 2008, lo stesso assuma gli impegni di destinazione e di inalienabilità previsti per le opere finanziate ai sensi delle richiamate leggi.
        5. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva è differito al 31 dicembre 2007.         5. Identico.
        6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso.         6. Il termine del 30 novembre 2007 di cui all'articolo 1, comma 1055, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è differito al 30 aprile 2008 per consentire la definizione del piano di rientro, tenendo conto della rideterminazione delle tariffe da applicarsi alla fornitura dell'acqua destinata ai diversi usi, ad opera del Comitato di cui all'accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata; in difetto di tale rideterminazione nel termine suddetto, vi provvede il Commissario straordinario nei successivi quindici giorni. Il Commissario è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008 nei limiti delle risorse disponibili dell'ente. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 30 aprile 2008 effettua la ricognizione sull'esecuzione dei progetti finanziati, le cui opere irrigue siano state realizzate o siano in corso di collaudo finale, al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tale importo è versato alle entrate diverse dello Stato per essere riassegnato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al risanamento dello stesso, facendo salvo quanto necessario per il risanamento per il bilancio dell'Ente di cui al comma 1056 della medesima legge, in relazione agli interessi maturati sulle opere realizzate dallo stesso, in conseguenza del quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 giugno 2008, emana, d'intesa con le regioni Umbria e Toscana, un decreto avente finalità e caratteristiche analoghe a quelle di cui al terzo periodo

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 del comma 1055 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
        7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.         7. Per assicurare la continuità nel funzionamento dell'Amministrazione centrale attraverso la prosecuzione del servizio di somministrazione di lavoro nei limiti utilizzati nel corso dell'anno 2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008. Tale somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata al Ministero suddetto per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
         7-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2009».
         7-ter. Il comma 96 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli atti ivi indicati possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni.
 

Articolo 26-bis.
(Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale).
 

        1. All'articolo 2, comma 36, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette mesi».

         2. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008";

             b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando che gli effetti fiscali decorrono dal 1o gennaio 2007».
 

        3. Le modifiche apportate dal comma 2 non danno luogo ad alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione».


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